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Avviso di giacenza e validità della contestazione disciplinare

Si può considerare consegnata a tutti gli effetti di legge e di contratto, la contestazione disciplinare inviata al lavoratore a mezzo posta quando il postino non trovando nessuno al domicilio lascia il c.d. avviso di giacenza?

Sì.

Indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia concretamente preso visione del contenuto della missiva, a far corso dalla data di compimento della c.d. compiuta giacenza.

La contestazione disciplinare è infatti un atto recettizio, per il quale opera la procedura di c.d. compiuta giacenza.

Tale procedura si verifica quando il postino, dovendo consegnare una raccomandata soggetta a firma per presa in consegna (raccomandata a/r), non trova nessuno presso il domicilio del destinatario e lascia il c.d. avviso di giacenza.

Con tale avviso, il portalettere comunica al destinatario che la missiva sarà a sua disposizione presso l’ufficio postale del luogo di residenza per trenta giorni (n.b.: nel caso di atti giudiziari le raccomandate restano a disposizione per dieci giorni).

In caso di mancato ritiro, dal trentunesimo giorno di rilascio dell’avviso di giacenza, la legge considera la lettera consegnata e dunque vincolante per il destinatario, su cui ricadono tutte le conseguenze giuridiche del caso.

L’unica possibilità per il destinatario di contestarne la conoscibilità ex lege è provare l’impossibilità incolpevole di ritirare la lettera, come previsto dall’art. 1335 c.c..

Si veda sul punto la recentissima sentenza Cass. Civ. sez. lavoro del 5 ottobre 2017, n. 23260.

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