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Sia datori che lavoratori devono rispettare termini e scadenze. Questa rubrica riassume le tempistiche entro le quali mettere in atto le azioni permesse dalla legge.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Se vi è stato intimato un licenziamento per giusta causa, che ritenete illegittimo, mediante consegna di apposita lettera:
  1. Procedere entro e non oltre 60 giorni dalla data di comunicazione del licenziamento (anche personalmente senza l’assistenza di un avvocato) a impugnare il licenziamento inviando lettera (meglio se racc. a/R) al vostro datore di lavoro con eventuale richiesta (se non ancora indicati) dei motivi;
  2. Rivolgersi all’ avvocato o ad associazioni di categoria per farsi assistere in caso di trattative e possibili chiusure conciliative;
  3. In mancanza di qualsivoglia tipo di apertura e/o riscontro da parte del datore di lavoro, redigere sempre a mezzo avvocato entro e non oltre 180 giorni dalla data di impugnazione del licenziamento, ricorso giudiziale.

LETTERA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Se avete ricevuto una lettera di contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro:

  1. Entro e non oltre 5 giorni dalla ricezione della contestazione, dovete rendere le vostre giustificazioni o chiedendo di essere sentiti oralmente (eventualmente in presenza di un rappresentante sindacale) oppure (via maggiormente consigliata) per iscritto inviando una lettera (si consiglia l’invio di una lettera racc. a/r) al vostro datore in cui fornite le vostre giustificazioni;
  2. Ricevute le vostre giustificazioni, il datore di lavoro deve, entro un tempo ritenuto ragionevole (oppure un termine specifico se previsto dal vostro CCNL), comunicarvi l’accoglimento delle vostre giustificazioni o intimarvi la relativa sanzione.
  3. Se ritenete ingiusta la sanzione, eventualmente, irrogatavi, dovrete rivolgervi a un avvocato oppure a un’associazione di categoria per procedere all’impugnazione nei modi e nei tempi previsti dalla legge (nb: entro 20 giorni innanzi alla ITL oppure entro 10 anni innanzi al Tribunale).

LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Il licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa, giustificato motivo soggettivo e/o oggettivo con datori di lavoro fino a 15 dipendenti, nel nostro ordinamento può essere intimato:

  1. Per ragioni dipendenti dalla condotta del lavoratore. In tal caso si parla di licenziamento per giusta causa (d’ora in poi GC) o per giustificato motivo soggettivo (d’ora in poi GMS);
  2. Per ragioni legate all’attività produttiva o all’organizzazione del lavoro. In tal caso si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (d’ora in poi GMO).

Qualora il licenziamento risulti illegittimo, quindi intimato in mancanza dei presupposti di fatto e di diritto disposti dalla legge, il nostro ordinamento ha previsto le seguenti tutele:

riassunzione o indennità risarcitoria (di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto);

risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento + indennità risarcitoria (1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 6 mensilità).