Il periodo di comporto è l’arco temporale durante il quale il datore di lavoro deve garantire la conservazione del posto di lavoro del dipendente in malattia.
Tale periodo ha una durata che viene definita dalla contrattazione collettiva; motivo per il quale è bene che ogni lavoratore al fine di poter conoscere la durata del proprio periodo di comporto faccia riferimento al Contratto Collettivo applicato al proprio specifico rapporto di lavoro.
Il comporto può essere:
- Secco: se il periodo di conservazione del posto è riferito ad un’unica ed interrotta malattia;
- Per sommatoria: quando è previsto un arco di tempo massimo entro il quale la somma dei periodi di malattia non può superare un determinato limite di conservazione del posto (N.B.: in tal caso si contano anche i giorni festivi o comunque non lavorativi che cadono nel periodo di malattia certificato dal medico).
Durante il periodo di comporto, il datore può licenziare il dipendente malato solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo oggettivo dovuto a sopravvenuta impossibilità della prestazione o cessazione totale dell’attività d’impresa.
Alla scadenza del comporto, il rapporto di lavoro prosegue, a meno che il datore di lavoro non decida di recedere dal contratto nel rispetto delle procedure previste per il licenziamento individuale.
È bene ricordare come, in tal caso, il datore di lavoro non sia tenuto (come nelle altre ipotesi di licenziamento) a provare l’esistenza di un giustificato motivo dell’intimato licenziamento, né la sopravvenuta impossibilità della prestazione né l’impossibilità di poter adibire il lavoratore ad altre e diverse mansioni.