Prima di poter procedere a un licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve sempre attendere la scadenza dei cinque giorni, previsti dello statuto dei lavoratori e concessi al lavoratore, perché possa difendersi dalle contestazioni?
Sì.
Il termine previsto dall’art. 7 della L. n. 300/1970 è finalizzato a garantire la presentazione di giustificazioni da parte del lavoratore contro il quale sono stati rivolti specifici addebiti dal datore di lavoro.
Trattasi pertanto di termine previsto a garanzia e tutela del pieno esercizio del diritto di difesa del lavoratore.
Il dipendente può comunque procedere all’invio della sue giustificazioni (è sempre consigliato l’invio di missiva a mezzo lettera raccomandata a/r) prima che siano trascorsi cinque giorni; in tal caso (e solo in tal caso), il datore di lavoro potrà non attendere la scadenza del termine per irrogare un’eventuale sanzione.
Per completezza, si precisa come la legge non stabilisca un tempo massimo entro il quale il procedimento disciplinare deve concludersi, e dunque, entro il quale deve essere comunicata al lavoratore la sanzione comminata (esso può essere previsto in sede di contrattazione collettiva).
Tuttavia, negli anni la giurisprudenza ha stabilito come la sanzione debba in ogni caso pervenire in un tempo congruo.