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Licenziamento e superamento del periodo di comporto

È legittimo il licenziamento intimato a un lavoratore per superamento del periodo di comporto decorsi più di 30 giorni dal rientro dal suo periodo di malattia?

Secondo la Suprema Corte di Cassazione (si veda Cass. civ. Sez. lavoro, sent. del 04-07-2017, n. 16392) è facoltà del datore di lavoro attendere l’effettivo rientro del lavoratore al fine di sperimentare in concreto se vi siano ancora i margini di riutilizzo del dipendente all’interno dell’assetto organizzativo dell’azienda.

Pertanto ne deriva che solo a far corso da tale data (effettivo rientro) l’eventuale prolungata inerzia del datore nel decidere se recedere o meno dal rapporto di lavoro potrà essere ritenuta indicativa di una certa volontà di rinuncia al suo potere di licenziamento tale da ingenerare un corrispondente e incolpevole affidamento da parte del dipendente nel buon proseguo del rapporto di lavoro, però solo nel caso in cui il lavoratore sia in grado di provare e allegare le circostanze che confermino chiaramente la manifestazione di tale tacita volontà di rinuncia del datore.

Si veda anche: Cass., sez. lav., 20 settembre 2016, n. 18411.

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